Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 11-ter, dopo le parole: misure di moderazione del traffico aggiungere le seguenti: , possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure.