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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.53.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
8.53.

  Al comma 1, lettera c), al numero 1.1), premettere il seguente:

    01.1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione e riduzione della probabilità e della gravità degli incidenti stradali, in particolare a tutela degli utenti vulnerabili della strada, anche subordinandola all'obbligo di installazione e attivazione di sistemi e dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento a quelli per l'adattamento intelligente ai limiti di velocità e a quelli di allerta per la presenza di pedoni e ciclisti, previsti dal regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, e dalla relativa disciplina secondaria.».