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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.42.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
8.42.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso 54-bis, aggiungere, in fine, le parole: ed eventualmente da segnaletica orizzontale.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso comma 11-ter con il seguente:

  11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.

ident. 8.43.