Al comma 1, lettera b), numero 4), capoverso 54-bis, aggiungere, in fine, le parole: ed eventualmente da segnaletica orizzontale.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso comma 11-ter con il seguente:
11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.