Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) al numero 53-bis), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la parola: «ciclisti» sono aggiunte le seguenti: «utenti di veicoli motorizzati a due ruote».
Conseguentemente, all'articolo 208, comma 4, lettera c), del medesimo codice, dopo la parola: pedoni sono inserite le seguenti: , ciclisti e utenti di veicoli motorizzati a due ruote.