stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.18.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
8.18.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente:

   «12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento;».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

ident. 8.19.