Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.