8.031.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Circolazione dei veicoli con struttura amovibile portasci, portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo)
1. È ammessa l'installazione di una struttura amovibile portasci, portabagagli o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo sui veicoli, utilizzando gli attacchi previsti dal costruttore dei veicoli stessi.
2. In caso di ostruzione anche parziale dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, sulla struttura devono essere installati dispositivi supplementari corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo, a quelli previsti sul veicolo nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'articolo 164 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile, n. 285. In caso di ostruzione anche parziale della targa, al fine di consentire l'utilizzo della struttura portasci, portabagagli o portabiciclette, è disposto l'impiego della targa ripetitrice di cui all'articolo 100 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo.
3. Le strutture portasci, portabagagli o portabiciclette ed il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, sono da ritenersi assimilati al carico sporgente, e pertanto dovranno essere indicate con apposito segnale di cui all'articolo 164 del Codice della Strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 361 del regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.