Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emana un decreto, al fine di modificare l'articolo 57 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 16 dicembre 1992, n. 495, ovvero a prevedere che la pubblicità non luminosa per conto di terzi sia consentita, alle condizioni di cui al comma 3 medesimo articolo 57, anche sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, nonché limitare la pubblicità a mezzo degli altri veicoli destinati a tale uso alla sola sosta nei luoghi consentiti dal comune nei centri abitati, prevedendo altresì verifiche periodiche sull'assolvimento dei prescritti oneri tributari.