Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane)
1. All'articolo 175, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «150 centimetri cubici», sono sostituite dalle seguenti: «120 centimetri cubici»;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1».