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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.021.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/02/2024  [ apri ]
8.021. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Circolazione dei motocicli su autostrade e strade extraurbane principali)

  1. All'articolo 175 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera a), sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1, è consentita la circolazione dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico solo se condotti da un soggetto di maggiore età.»