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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.02.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
8.02.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Circolazione dei veicoli privati con spazi pubblicitari sulla carrozzeria)

  1. All'articolo 23, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «veicoli.» sono inserite le seguenti: «La pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita, alle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sui veicoli appartenenti alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e sui veicoli adibiti all'erogazione di servizi pubblici dati in comodato o in uso alle pubbliche amministrazioni da parte di soggetti privati.».
  2. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è abrogato.