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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.016.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
8.016.

  Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di noleggio occasionale)

  1. Dopo l'articolo 84 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 84-bis
(Noleggio occasionale)

  1. Al fine di incentivare il turismo all'aria aperta in Italia e ottimizzare l'utilizzo di veicoli ricreazionali, il proprietario persona fisica di autocaravan di cui agli articoli 56, comma 2, lettera e) e 54, comma 1, lettera m), iscritti nei registri nazionali, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio delle predette unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
  2. L'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Questura territorialmente competente nelle modalità di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 2021.
  3. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme, digitale o cartacea.
  4. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 2, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno, sono definite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2».

ident. 8.015.