Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l'Automobile Club d'Italia (ACI) per le manifestazioni automobilistiche e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), per le manifestazioni motociclistiche»;
b) all'articolo 60, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «, Ferrari Classiche, ACI ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS»;
c) all'articolo 93, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
al terzo periodo, dopo le parole: «titolo di proprietà e» sono aggiunte le seguenti: «, per quelli di un'età compresa tra i venti e i ventinove anni di anzianità di costruzione»;
al quinto periodo, dopo le parole: «concessa anche retroattivamente» sono aggiunte le seguenti: «con la sola presentazione dell'istanza di immatricolazione e senza ulteriori documenti o certificazioni».
2. L'articolo 215, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: «Sono classificati di interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Ferrari Classiche, ACI ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS e da questo dotati, per quelli di età compresa tra i venti e ventinove anni della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009. Per i motoveicoli e gli autoveicoli con una età di almeno trent'anni, per la classificazione di interesse storico o collezionistico è sufficiente l'iscrizione in uno dei suddetti registri».