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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.27.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
7.27.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le biciclette a pedalata assistita e ogni altro mezzo fornito di una o più ruote, di qualsiasi specie e con qualsiasi tipo di alimentazione o di propulsione non esclusivamente muscolare, ai quali è consentita la circolazione su strada, ove non specificamente disciplinati sono soggetti alle norme di comportamento di cui al titolo V e possono circolare nella carreggiata ove soddisfino i seguenti requisiti:

   a) siano provvisti, posteriormente, di una targa;

   b) il conducente sia in possesso di idoneo titolo abilitante alla guida analogamente a quanto previsto per i ciclomotori di cilindrata inferiore a 50 cc o potenza inferiore a 4 chilowatt;

   c) siano dotati di dispositivi di sicurezza per il conducente e per gli eventuali passeggeri nonché, in ogni caso e indipendentemente dall'età, di:

    1) una cintura di sicurezza per i veicoli dotati di carrozzeria chiusa, compresi i veicoli dotati di cellula di sicurezza a prova di crash;

    2) un casco protettivo conforme ai tipi omologati e un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità di cui all'articolo 162, comma 4-ter, per la guida in condizione di visione notturna per i veicoli privi di carrozzeria chiusa;

   d) siano dotati di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, di dispositivi retrovisori, di dispositivi di segnalazione acustica e di indicatori luminosi di direzione;

   e) siano provvisti di copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.