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Legislatura XIX

Proposta emendativa 7.01.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Principio informatore della gerarchia delle responsabilità degli utenti della strada)

  1. Al fine di rafforzare la responsabilità individuale di tutti gli utenti della strada al rispetto delle norme di comportamento stabilite dal Titolo V del codice della strada e, altresì, di graduarla secondo il principio di proporzionalità dei potenziali effetti dannosi in caso di loro violazione, all'articolo 140 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Tutti gli utenti della strada sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza del presente codice, a prestare attenzione e rispetto verso gli altri utenti e a essere consapevoli della propria responsabilità per la sicurezza altrui. I conducenti dei veicoli che per massa e velocità possono causare i danni maggiori in caso di collisione hanno la massima responsabilità di prendersi cura e ridurre il pericolo per gli altri utenti della strada. Quest'ultimo principio si applica in particolare ai conducenti dei veicoli a motore, ivi inclusi i dispositivi di micromobilità, tra loro in proporzione alle caratteristiche del veicolo condotto e in ogni caso verso tutti gli utenti non motorizzati, nonché per i conducenti dei velocipedi nei confronti dei pedoni. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di tutti gli utenti della strada di rispettare le norme di comportamento stabilite e di avere riguardo per la sicurezza propria e degli altri utenti».