Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, articolo 4, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano».