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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.60.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
6.60.

  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

   d-bis) all'articolo 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

  «2-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C E, D o D E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, solamente e qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura per il pagamento elettronico, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è obbligato ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo».