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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.27.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2024  [ apri ]
6.27. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   «a-bis) all'articolo 193, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Anche quando il veicolo è, a qualsiasi titolo, nella legittima disponibilità di altra persona fisica o giuridica, il proprietario ha l'onere di verificare che il veicolo stesso non sia posto in circolazione senza la copertura dell'assicurazione;”»

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 1-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: per le quali tali immagini con le seguenti: per le quali i dispositivi medesimi non sono stati specificamente approvati od omologati ma le cui immagini;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2.1. Ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'accertamento della circolazione su strada di veicoli non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, l'elenco di cui al comma 2 è aggiornato in modo che i dati dei veicoli immatricolati e privi di assicurazione di proprietà di soggetti residenti nel territorio comunale registrati nella banca dati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 siano accessibili ai comuni e ai soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»