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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.07.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
6.07.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 115:

    1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e D1 e D1E»;

    2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: «D1 e D1E», sono sostituite dalle seguenti: «D e DE»;

    3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

    4) al comma 2, lettera a), la parola: «sessantacinque», è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «fino a sessantotto anni» sono soppresse;

    5) al comma 2, lettera b), la parola: «sessanta», è sostituita dalla seguente: «settanta» e le parole: «fino a sessantotto anni» sono soppresse;

   b) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

   «3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.
   4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE».

  Conseguentemente dopo il Titolo I inserire il seguente:

TITOLO I-bis
DELLA GUIDA DEI VEICOLI E DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA

ident. 6.05.6.09.6.011.6.013.