Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Al fine di rafforzare i poteri di controllo degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, mediante l'impiego di dispositivi elettronici, per la prevenzione e il contrasto delle violazioni alle norme di comportamento in materia di velocità all'interno dei centri abitati, all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,», sono sostituite dalle seguenti: «Su tutte le tipologie di strade di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;
2) l'ultimo periodo è soppresso;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, le parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti proprietari individuano le strade ovvero singoli tratti di esse sui quali utilizzare o installare prioritariamente i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano»;
2) l'ultimo periodo è soppresso.