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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.037.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
6.037.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rafforzamento dei poteri di controllo degli organi di polizia stradale mediante l'impiego di dispositivi elettronici, per la prevenzione e il contrasto delle violazioni alle norme di comportamento in materia di velocità all'interno dei centri abitati)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Su tutti i tipi di strade di cui all'articolo 2, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo codice»;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   b) al comma 2:

    1) al primo periodo, le parole: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti proprietari individuano le strade, ovvero singoli tratti di esse, su cui utilizzare o installare prioritariamente i dispositivi o mezzi tecnici di controllo di cui al comma 1» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita e dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada»;

    2) il secondo periodo è soppresso.