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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.032.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
6.032.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti)

  1. All'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3 allegata alla presente legge possono essere effettuate, a richiesta degli interessati, presso le sedi da essi predisposte, ponendo, in tal caso, tutte le spese a loro carico. Al personale incaricato delle operazioni di cui al presente comma, quale titolare dell'attività, sono corrisposti i seguenti importi onnicomprensivi:

   a) euro 350 lordi per ogni giornata completa di operazioni, comprensiva di seduta antimeridiana e pomeridiana;

   b) euro 175 lordi per ogni giornata di operazioni, in singola seduta antimeridiana o pomeridiana;

   c) euro 100 destinati al rimborso forfettario delle spese di trasferta per ogni giornata o frazione di giornata di attività, ivi compreso il rimborso delle spese per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto cui il personale è autorizzato»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Al personale eventualmente incaricato dell'espletamento di funzioni ausiliarie e di supporto al titolare dell'attività, con conseguente incremento del numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana, è corrisposto il 40 per cento degli importi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché il rimborso spese di cui al comma 1, lettera c).
   1-ter. Qualora le operazioni siano eseguite in orario di servizio antimeridiano, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la sola quota riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta di cui al comma 1, lettera c). Nel caso in cui le operazioni siano eseguite in orario pomeridiano con parziale impegno dell'orario di servizio, al personale incaricato dell'attività, quale titolare o di supporto, è corrisposta la quota di cui al comma 1, lettera c), riferita al rimborso forfettario delle spese di trasferta, oltre che il 50 per cento della quota di competenza di cui al comma 1, lettera b).
   1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si applicano anche all'esercizio delle funzioni ispettive sulle attività svolte da soggetti autorizzati esterni all'Amministrazione, disposte dai competenti uffici della motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

   c) i commi 2, 3, 4 e 5 sono abrogati.

  2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali, con l'obiettivo di massimizzare il livello di servizio reso all'utenza, è disciplinato il numero delle operazioni che compongono ogni giornata completa o ogni singola seduta antimeridiana o pomeridiana.
  3. All'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 10 è sostituito dal seguente:

   «10. Il Dipartimento competente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua periodici controlli sulle officine delle imprese di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I predetti controlli sono effettuati da personale del medesimo Dipartimento, abilitato all'espletamento delle operazioni di revisione sui veicoli ai sensi dell'articolo 81, e sono remunerati ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870. A tal fine, con il decreto di cui al comma 12, sono altresì determinati gli importi, a carico delle officine, che affluiscono all'apposito capitolo di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancata corresponsione di tali importi comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 15».

  4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 80, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli importi e le modalità di versamento alle entrate dello Stato utili a compensare il personale per l'esercizio delle attività ispettive di cui all'articolo 19, comma 1-quater, della legge 1° dicembre 1986, n. 870.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, entrano in vigore successivamente alla data di adozione del decreto previsto dal comma 2.
  6. All'articolo 235 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, alla tabella III. 1 ART. 242 – ACCERTAMENTI TECNICI, nella colonna «ACCERTAMENTI CONSENTITI» le parole: «Lettere d), e)», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Lettere c), d) ed e)».

  Conseguentemente al Capo III dopo le parole: DEL CONTROLLO, aggiungere le seguenti: , NONCHÉ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI ALL'UTENZA