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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.2.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
5.2.

  Al comma 1, sostituire le parole: per i primi con le seguenti: fatto salvo quanto previsto al comma 2-ter, per i primi;

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 117 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

   «2-ter. La limitazione di cui al comma 2-bis, primo periodo, si innalza ad una potenza, riferita alla tara, non superiore a 100 KW/t e comunque non superiore a 147 KW nei confronti dei titolare di patente di guida di categoria B che hanno frequentato un corso di guida sicura presso centri ed impianti specializzati costruiti appositamente per tali fini che replicano condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse che siano in grado di riprodurre in modo casuale ed imprevedibile fondi stradali con diversi coefficienti di attrito, ostacoli improvvisi, sbandate impreviste e condizioni di scarsa visibilità o di guida notturna e che in parte includano anche percorsi simili a sedi stradali come tratti in salite e discese, rotatorie, carreggiate urbane e segnaletica stradale».

  1-ter. All'articolo 126-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. A conclusione del corso di guida sicura presso gli impianti specializzati, come definiti all'articolo 117. comma 2-ter, è attribuito un bonus di 9 punti che si sommano al punteggio attribuito ai sensi del comma 1 e comunque fino ad un massimo disponibile di venti punti.»