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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.08.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/01/2024  [ apri ]
5.08. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esercitazioni di guida)

  1. All'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso trasportare passeggeri.»

   b) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

   «9-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero.»