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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.07.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/02/2024  [ apri ]
5.07.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esercitazioni di guida)

  1. All'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «L'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal comma 5-bis, l'autorizzazione»;

   b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. L'aspirante al conseguimento della patente di guida di categoria B può esercitarsi nelle condizioni di cui al comma 2, solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in condizione di visione notturna. Per le esercitazioni di guida nelle condizioni di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve avere con sé anche certificazione rilasciata dall'autoscuola che comprova l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo. La guida senza tale certificazione è soggetta alle sanzioni di cui al comma 7. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è stabilito il numero minimo delle ore di esercitazione da effettuarsi presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato cui l'aspirante al conseguimento della patente di guida della categoria B è tenuto, il numero di quelle necessarie per le esercitazioni di cui al comma 2, nonché la disciplina e le modalità di svolgimento delle medesime esercitazioni».

ident. 5.05.5.06.