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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.03.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
5.03.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)

  1. All'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 4, dopo le parole «nomina dei rispettivi presidenti,» sono inserite le seguenti: «presso Enti pubblici: aziende sanitarie locali, aziende socio sanitarie territoriali e centri sanitari privati, purché già riconosciuti da Enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, AeMC di ENAC, unità sanitaria territoriale di RFI,».