Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)
1. Al comma 13 dell'articolo 174 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per violazioni che attengono al rispetto degli orari di guida e di riposo, la sanzione è interamente e unicamente a carico dell'impresa.».