Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. – 1. All'articolo 174 del codice della strada, il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, la sanzione pecuniaria dovuta è a carico dell'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce.».