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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.024.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
5.024.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

  1. All'articolo 174 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il conducente che non supera di oltre il 10 per cento la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 ad euro 868 al conducente e al vettore che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).».

   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «, si applica» sono aggiunte le seguenti: «al vettore e al trasportatore»;

   c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «di cui al regolamento (CE) 561/2006», sono aggiunte le seguenti: «per oltre il 10 per cento»;

   d) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «di cui al regolamento (CE) 561/2006 è soggetto», sono aggiunte le seguenti: «al fermo del mezzo sino a regolarizzazione, nonché»;