Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)
1. All'articolo 174 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Il conducente che non supera di oltre il 10 per cento la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 ad euro 868 al conducente e al vettore che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).».
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «, si applica» sono aggiunte le seguenti: «al vettore e al trasportatore»;
c) al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «di cui al regolamento (CE) 561/2006», sono aggiunte le seguenti: «per oltre il 10 per cento»;
d) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «di cui al regolamento (CE) 561/2006 è soggetto», sono aggiunte le seguenti: «al fermo del mezzo sino a regolarizzazione, nonché»;