Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di una formazione periodica erogata da autoscuole o centri di istruzione automobilistica. Tale formazione consente ai titolari di patente di guida di aggiornare e perfezionare le conoscenze essenziali per la loro capacità di guida, con particolare riguardo alla sicurezza stradale, alla salute, alla riduzione dell'impatto ambientale della guida e alla conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi innovativi di sicurezza ed assistenza alla guida, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».