Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Formazione alla guida dei candidati al conseguimento delle patenti)
1. All'articolo 122, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto precede, l'aspirante al conseguimento di ogni altra categoria di patente di guida deve effettuare esercitazioni pratiche obbligatorie presso un'autoscuola, con istruttore abilitato e autorizzato, secondo la disciplina e le modalità di svolgimento stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere integrate le esercitazioni da effettuare in autoscuola per il conseguimento della patente B.».