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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.011.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
5.011.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il comma 3 dell'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, è sostituito dal seguente:

   «3. Gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso portare passeggeri. I trasgressori di quanto previsto al periodo precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero.».