Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Il comma 3 dell'articolo 122 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, è sostituito dal seguente:
«3. Gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A non possono in alcun caso portare passeggeri. I trasgressori di quanto previsto al periodo precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero.».