All'articolo 4, premettere il seguente:
Art. 04.
(Modifiche al Codice della strada per l'istituzione degli osservatori regionali per la sicurezza stradale)
1. Dopo l'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
Articolo 1-bis.
(Osservatori regionali per la sicurezza stradale)
1. Le regioni istituiscono gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale.
2. Al fine di finanziare gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.