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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.01.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di esame di idoneità per il rilascio della patente di guida e di aggiornamento delle cognizioni)

  1. Al fine di accrescere la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada nel contesto della transizione verso una mobilità urbana più sostenibile, all'articolo 121, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti include una valutazione sull'adeguatezza dello stile di guida e delle distanze tenute verso gli altri utenti della strada, in particolare quelli vulnerabili, e la prova di controllo delle cognizioni comprende domande sui fattori di rischio specifici per gli utenti vulnerabili della strada.».
  2. Al fine di introdurre, in aggiunta alla verifica di permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, anche un obbligo di aggiornamento delle cognizioni da parte dei titolari di patente di guida in occasione della procedura periodica di conferma della validità della stessa, all'articolo 126, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'ultimo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché alla frequenza di corsi di aggiornamento in materia di sicurezza della circolazione stradale, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile».
  3. Al fine di assumere l'educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all'educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1. al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile»;

   2. al comma 2, le parole «l'educazione stradale» sono soppresse.