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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.47.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/01/2024  [ apri ]
3.47.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Campagne di richiamo)

  1. Dopo l'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 80-bis.
(Campagne di richiamo di sicurezza)

   1. Quando, ai sensi e per gli effetti della normativa unionale armonizzata, il costruttore del veicolo o la competente autorità nazionale di vigilanza del mercato valuta che un veicolo di categoria M, N oppure O presenta un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse, il costruttore è obbligato ad adottare immediatamente misure correttive appropriate a garantire che quel veicolo non presenti più tale rischio, nonché misure utili a comprovare una puntuale e diligente attività di informazione dei proprietari o utilizzatori dei veicoli interessati, quali risultanti dall'Archivio Nazionale dei Veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada.
   2. I costruttori dei veicoli, in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e unionale, garantiscono l'adozione delle misure correttive e di informazione di cui al comma 1, in relazione alla totalità dei veicoli, per i quali sia stata valutata la presenza di un rischio grave, che hanno immesso sul mercato, hanno immatricolato o che sono entrati in circolazione nel territorio nazionale o dell'Unione europea.
   3. L'operatore economico che, avendo provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dopo ventiquattro mesi dall'avvio della campagna di richiamo per l'adozione di misure correttive, riscontri che su di un veicolo di cui al comma 1 le stesse non sono ancora state effettuate, ha l'obbligo di popolare ed aggiornare l'elenco telematico, istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore economico che omette di adottare le misure correttive di informazione e di popolamento dell'elenco telematico imposte ai sensi dei commi 1, 2 e 3, è soggetto, per ciascuna misura non adottata, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 euro a euro 60.000.
   5. Con apposito provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso all'elenco telematico di cui al comma 3 da parte di operatori autorizzati e di consultazione da parte degli organi di polizia e degli utenti.
   6. Chiunque circola con un veicolo presente nell'elenco telematico di cui al comma 3 è soggetto alla disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 80, comma 14.»

ident. 3.45.3.40.3.46.6.029.6.030.6.031.