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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.28.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
3.28.

  Al comma 1, capoverso 218-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 218, commi 1 e 2, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo periodo, in quanto compatibili, ai soli fini del rilascio del permesso di guida ivi indicato, al quale provvede il responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. La sospensione della patente prevista dal presente articolo è subordinata all'adozione di un provvedimento di sospensione, entro cinque giorni dal ritiro, da parte del responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione. Al provvedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 218, comma 2, in quanto compatibili. La patente ritirata dall'agente od organo di polizia è conservata presso l'ufficio o comando da cui dipende l'accertatore ed è restituita all'interessato o a un suo delegato al termine del periodo di sospensione. Il periodo di sospensione decorre dal giorno del ritiro della patente. Avverso il ritiro della patente è ammessa opposizione ai sensi degli articoli 203, 204-bis e 205 del Codice della strada.