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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.25.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
3.25.

  All'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, capoverso articolo 218-ter, comma 4, sostituire le parole: comma 2, lettera a), se con le seguenti: comma 2, lettera b), se.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso articolo 218-ter, comma 4, le parole: comma 2, lettera b), se sono sostituite dalle seguenti: comma 2, lett. a), se.

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La sospensione della patente disposta ai sensi dell'articolo 218-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha effetto in tutti i Paesi dell'Unione Europea. A tal fine con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le modalità di acquisizione dei dati alla banca dati EUCARIS di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 37».