Al comma 1, capoverso art. 218-ter, comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: «Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, in caso di accertamento delle seguenti violazioni:».