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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.08.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
3.08.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3 -bis.
(Modifiche al codice della strada relative alla sospensione della patente per abbandono di animali)

  1. Dopo l'articolo 218-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 218-ter.
(Sospensione della patente per abbandono di animali)

   1. Nei confronti dei conducenti che abbandonano animali si applicano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2588 e le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
   2. Nei confronti del conducente condannato per il reato di cui all'articolo 727 del codice penale è sempre disposta la revoca della patente di guida.».