Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Patente a punti)
1. Alla tabella dei punteggi previsti al Capo II dall'articolo 126-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 174 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 per violazione dei tempi di riposo: 2 punti;
b) al comma 6 per violazione dei tempi sia di guida che di riposo: 5 punti;
c) al comma 7, primo periodo: 1 punto;
d) al comma 7, secondo periodo: 2 punti;
e) al comma 7, terzo periodo, per violazione dei tempi di guida: 1 punto;
f) al comma 7, terzo periodo, per violazione dei tempi di riposo: 2 punti;
g) al comma 8, per violazione dei tempi di riposo: 1 punto.