Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:
a) al miglioramento della sicurezza stradale;
b) alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
c) all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente;
d) alla redazione dei piani di cui all'articolo 36;
e) a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
f) allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
g) a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
h) alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo;
i) a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica;
l) alla rimozione dei rifiuti stradali;
m) alla cura e prevenzione del randagismo;
n) all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.
4-bis. La quota di cui al comma 4 è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione.»;
b) al comma 5-bis, le parole: «di cui alla lettera c)» sono soppresse.
Conseguentemente, al Titolo I, dopo il Capo II è inserito il seguente: «Capo II-bis Dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie».