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Legislatura XIX

Proposta emendativa 18.02.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
18.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Innalzamento limiti per la non concorrenza della indennità di trasferta alla determinazione del reddito da lavoro dipendente degli autotrasportatori)

  1. Allo scopo di stimolare la concorrenza e fare fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ident. 18.01.