Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, dopo le parole: «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono inserite le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».