Al comma 3, sostituire la lettera o) con la seguente:
o) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo, di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;