Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) svolgimento delle verifiche sulle opere d'arte a carico esclusivamente dell'ente titolare/concessionario della viabilità interessata al transito del trasporto eccezionale o in condizione di eccezionalità. Tali verifiche hanno validità 6 mesi e coprono tutti i trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità che, per loro configurazione, hanno sull'infrastruttura verificata un impatto inferiore rispetto a quello oggetto della verifica;