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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.4.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
16.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Modifiche in materia di competenza per la regolamentazione della circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica che rientrano nel territorio di più comuni contigui ovvero che comprendono anche tratti di strade non comunali, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, le facoltà di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, sentito il parere dell'ente proprietario della strada, dal Prefetto competente d'intesa con l'unione di comuni o, ove non presente, da un comune o da un ente sovracomunale delegato dai comuni interessati»;

    2) al comma 8, dopo le parole: «commi 1» è inserita la seguente: «, 2-bis»;

    3) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del comma 2-bis è soggetto alle sanzioni di cui al comma 12. Il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato ai corpi di polizia municipale dei comuni interessati. Per l'accertamento delle violazioni e per la redazione della relativa documentazione è possibile ricorrere all'uso delle tecnologie digitali e a strumenti elettronici e fotografici per il rilevamento automatico delle stesse».

   b) all'articolo 7:

    1) al comma 3, dopo le parole: «i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis del presente articolo,»;

    2) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 2-bis, sono di competenza dei comuni, in forma singola o associata, ai sensi del medesimo comma 2-bis nonché del comma 12-bis dello stesso articolo 6, sentito il parere dell'ente proprietario della strada».

   c) all'articolo 8:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione territorialmente competente, sentita la prefettura-ufficio territoriale del Governo»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica che la delega concessa alle singole regioni ai sensi del comma 1 sia applicata con perizia, nel rispetto della normativa nazionale vigente»;

   d) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «accertamento delle violazioni di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 12-bis,».