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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.07.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
16.07.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

Art. 16-bis.
(Modifiche alla regolamentazione della pubblicità su strade e sui veicoli)

  1. All'articolo 57 del Regolamento del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1) L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3) La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi e sui veicoli utilizzati da associazioni o enti operanti nel terzo settore unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

   a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;

   b) che sia realizzata tramite l'applicazione sul lunotto posteriore del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm; c) che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. I veicoli indicati nel primo periodo del presente comma sui quali sono esposti messaggi pubblicitari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade».

Art. 16-ter.
(Modifiche all'articolo 61 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

   1. All'articolo 61 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 4-bis: «I veicoli impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante possono raggiungere la lunghezza massima di 26,50 m e la larghezza massima di 2,60 m per gli autotreni, e per gli autoarticolati la lunghezza massima di 19,50 m, e la larghezza massima di 2,60 m».