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Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.04.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
16.04.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)

  1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito a tal proposito in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi.