Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche al codice della strada in materia di trasporto di animali con rimorchi non agricoli)
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito a tal proposito in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi.