stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.02.in IX Commissione in sede referente riferita al C. 1435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/12/2023  [ apri ]
16.02.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente

Art. 16-bis.
(Finalità dei piani, programmi e atti normativi e amministrativi in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti)

  1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni, secondo le rispettive competenze e in applicazione delle disposizioni stabilite dal presente codice, orientano i propri piani, programmi e atti normativi e amministrativi comunque denominati in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti, al fine di innalzare il livello di tutela della vita umana e la protezione dell'incolumità delle persone e aumentare la sicurezza stradale, in particolare all'interno dei centri abitati; migliorare la convivenza tra tutti gli utenti della strada; promuovere la mobilità sostenibile, in particolare quella attiva, e la diversione modale dal mezzo privato motorizzato; proteggere l'ambiente urbano e il clima; di migliorare l'accessibilità e la qualità dello spazio pubblico; riequilibrare in modo più equo e democratico la distribuzione della strada tra i diversi usi e utenti; sviluppare la dimensione di prossimità delle città, favorendo la coesione sociale e l'economia locale; assicurare una più elevata qualità della vita per gli abitanti delle città, indipendentemente da età, limitazioni alla mobilità e mezzo di trasporto utilizzato, e una maggiore attrattività e competitività per le imprese insediate.