Al comma 2, capoverso 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere derogate per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o in gallerie, ovvero ove ciò sia compatibile con le esigenze di sicurezza e di eventuali futuri ampliamenti della sede stradale in presenza di particolari circostanze o di condizioni orografiche.